Art. 2.
(Programma di interventi).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione permanente per le isole minori di cui all'articolo 3, predispone, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale di interventi per le isole minori diretto a realizzare:

          a) lo sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, delle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti ittici e agricoli, della pesca, della cantieristica, del turismo e della ricerca scientifica;

          b) la riorganizzazione delle strutture scolastiche, privilegiando indirizzi atti a sviluppare le risorse economiche e culturali delle isole;

          c) la ridefinizione degli strumenti urbanistici;

          d) il recupero dei beni culturali e ambientali;

          e) la regolamentazione dell'afflusso veicolare e l'adeguamento delle strutture viarie;

 

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          f) la ristrutturazione dei porti e dei collegamenti aerei e marittimi con la terraferma;

          g) l'approvvigionamento idrico;

          h) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque;

          i) la salvaguardia della flora e della fauna locali;

          l) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali, con particolare attenzione all'organizzazione dei servizi di primo soccorso;

          m) la dismissione e la nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

          n) la rideterminazione delle servitù militari.

      2. Il programma triennale di cui al comma 1 è aggiornato annualmente e rinnovato ad ogni scadenza triennale.